L’anagrafe canina

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E’ obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani nell’Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e all’Ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale nel secondo mese di vita. Proprietari o detentori di cani già identificati ma non ancora registrati sono tenuti a provvedere alla registrazione all’anagrafe canina.
Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

Per l’identificazione deve essere applicato al cane un microchip contenente il codice identificativo con il quale viene poi registrato nell’anagrafe.
Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l’unico sistema identificativo nazionale, in sostituzione del tatuaggio, che comportava alcuni problemi:  scolorimento progressivo delle sigle tatuate,difficoltà di lettura per la presenza di peli, necessità di sedare o addirittura di anestetizzare il cane per tatuarlo.
Possono, tuttavia, esserci ancora cani registrati con tatuaggio prima del 2005. In tali casi, qualora il tatuaggio non fosse più leggibile, il cane deve obbligatoriamente essere identificato con microchip ed essere nuovamente registrato nell’anagrafe.

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l’orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso.
Si raccomanda di usare il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 e all’Allegato A della Norma ISO 11785.
Nei casi in cui è richiesto il possesso di un passaporto individuale del cane il numero di microchip dovrà essere riportato nella pagina del documento relativa all’identificazione dell’animale, dove verranno specificati anche data di impianto e localizzazione del microchip.

L’identificazione e la registrazione del cane devono essere effettuate da veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
I veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono effettuare contestualmente la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati. Pertanto i veterinari pubblici e privati che vogliano acquistare microchip da applicare per l’identificazione devono autocertificare di essere abilitati ad accedere all’anagrafe canina. E’ disponibile unFac simile autocertificazione per acquisto microchip (doc, 34 KB).

I microchip di identificazione dei cani possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai quali viene assegnata una serie numerica di codici identificativi elettronici. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.
Colui che entri in possesso di un cane precedentemente iscritto all’Anagrafe Canina deve provvedere a volturarlo a suo nome entro 30 giorni.Un cucciolo senza microchip non può avere pedigree in quanto l’ENCI lo richiede come dato assolutamente necessario per l’iscrizione al LOI.

La vendita del “CANE DI RAZZA” è regolata dal DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 529.